Massima n. 45/05 - C.G.A. Stampa

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Sommario: Contributo ex art.43 l.r. n. 3/86-- Assenza di un termine indicato dalla legge- Natura del termine fissato con circolare-E' perentorio


Estremi del Parere: CGA ss.rr 19.6.07 n.45/05, su ric.str. 18.04


MASSIMA:

In assenza di un termine legale contenuto nella l.r.n. 3/86 è legittimo fissare con atto amministrativo attuativo (circolare) un termine congruo decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di contributo entro il quale devono essere effettuate le spese necessarie per la realizzazione degli investimenti. Il termine in questione è dunque consustanziale al regime de quo ed in ogni caso, trattandosi di termine per l’esercizio di una facoltà di accedere a contributi pubblici, non può che trattarsi di termine perentorio ( non potendosi rimettere all’arbitrio del richiedente, esplicabile senza limiti di tempo, la corresponsione del sussidio).

 

NOTE: Cfr. CGA sede giurisdiz., provved. cautelare , ordinanza n.752/95 del 2.9.2005

 
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