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Massima n. 814/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Lavoratrici madri – Instaurazione nel periodo di gravidanza e puerperio del rapporto di lavoro – Possibilità – Sussistenza – Anche nei casi di lavoro a tempo determinato – Diritto della lavoratrice a ricevere l’indennità economica di maternità anche in assenza di prestazione lavorativa – Riconoscimento.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.rr. n. 814/06, del 7.11.2006 sul ricorso 383.96.8


MASSIMA:

A tutela delle lavoratrici madri, già in vigenza della legge n. 1204 del 1971 è stato previsto che nel periodo di gravidanza e puerperio, l’instaurazione del rapporto di lavoro è sempre possibile, anche nei casi di rapporto di lavoro a tempo determinato, incidendo la causa impeditiva soltanto sulla prestazione di lavoro. La lavoratrice ha diritto a ricevere l’indennità economica di maternità anche nel caso in cui di fatto non vi sia stata prestazione lavorativa per effetto della coincidenza dell’inizio del rapporto di lavoro con l’astensione.

 

NOTE: C.G.A. , 02/06/1988, n. 104; Cass., sez. lavoro, 24 agosto 1995, n.8971.

 
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