Massima n. 717/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Vittime della mafia

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Contributi in favore delle vittime della mafia – Diniego concessione – Non imputabilità dell’evento delittuoso alla mafia – necessità di interpretazione non restrittiva della norma.


Estremi del Parere: C.G.A.ss.rr. n. 717/05, del 19/6/2007 su ricorso straordinario n. 229/2002.


MASSIMA:

L’art. 10 della l.r. n. 20/99 (recante nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari), individua come destinatari degli aiuti in discussione “ le persone fisiche e proprietari di immobili…. rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità”. Non è da condividere l’interpretazione restrittiva, secondo la quale, per escludere il beneficio è sufficiente la non riconducibilità del fatto criminoso alla mafia o alla criminalità organizzata. Infatti, qualora il suddetto criterio fosse in ogni caso accettabile, perderebbe efficacia gran parte della vigente normativa amministrativa di settore, spesso – com’è noto - catalogata sotto i titoli più impensati; inoltre in un campo come quello dei delitti di mafia – imporre la prova inconfutabile dell’origine mafioso/criminale dell’evento, significherebbe negare in partenza l’operatività della legge stessa. Pertanto, quando il fatto criminoso presenta le caratteristiche del caso in questione ( attentato in piena notte e con esplosivo), la matrice mafioso – criminale appare probabile. Tale presunzione naturalmente non esclude da parte dell’amministrazione una diversa ricostruzione del fatto, ma quest’ultima può rappresentare un elemento decisivo ai fini della soluzione della controversia, solo se essa risponde a criteri di intrinseca ragionevolezza. Nella fattispecie, l’Amministrazione non ha effettuato approfondimenti al di là del cartaceo, prospettando una versione dei fatti attendibile e diversa da quella posta a base della istanza del beneficio ex. l.r. n. 20/1999, formulata dal ricorrente.

 

NOTE:

 
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