Home Massime C.G.A. anni preced. Demanio Massima n. 340/04 - C.G.A.
Massima n. 340/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Demanio

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

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Sommario: Demanio marittimo – occupazione abusiva – ingiunzione di sgombero – destinatari – non solo i proprietari ma anche gli utilizzatori dell’opera abusiva.


Estremi del Parere: Parere n.340/04, del 6 giugno 2006 su ricorso straordinario n.110/2002


MASSIMA:

L’art. 54 cod. nav. Dispone la tutela dei beni demaniali, sanzionando eventuali usurpazioni e/o turbative e perseguendo in ogni caso il ripristino della legalità. I destinatari dei conseguenti provvedimenti di sgombero non sono soltanto i proprietari dell’opera abusiva costruita sul demanio marittimo ovvero i proprietari del terreno di fascia di rispetto del confine demaniale marittimo, ma anche coloro che utilizzano, senza titolo specifico, l’opera abusiva sul demanio (ancorché costruita da terzi). In altri termini, il soggetto utilizzatore dell’opera abusiva finalizzata al migliore godimento della sua proprietà, è responsabile di fronte alle autorità competenti, a nulla rilevando che tale opera non sia stata realizzata e non sia di sua proprietà, pur dovendosi riconoscere che l’obbligo di provvedere alla materiale demolizione dell’opera abusiva costruita sull’altrui proprietà, debba ricadere esclusivamente sui proprietari e non anche sugli utilizzatori (cfr. C.G.A. 18 novembre 1998, n.662). Ciò in quanto il soggetto che ha la disponibilità del bene, pur assumendo una posizione differenziata rispetto a quella del proprietario, esercita un diritto di godimento di benefici che derivano dallo sfruttamento di un bene creato illegittimamente; su di lui , quindi, grava l’obbligo di ottemperare all’ordinanza di sgombero.

 

NOTE:

 
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