Massima n. 220/01 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Contributo ex art. 5 l.r. n. 41/1975 – Reiezione della relativa domanda – Rimedio esperibile – Ricorso gerarchico improprio


Estremi del Parere: C.G.A. SS.rr. n. 220/01, dell’11 ottobre 2005 sul ric. N. 889.93.8


MASSIMA:

L’art. 5 della l.r. 6 giugno 1975, n. 41 prevede, quale rimedio esperibile avverso la reiezione della domanda di contributo avanzata ai sensi della norma stessa, il ricorso entro 60 giorni all’Assessore regionale per l’industria e il commercio (leggasi, oggi, dirigente generale dell’Assessorato regionale per la cooperazione- Dipartimento Cooperazione..); Tale rimedio, qualificabile come ricorso gerarchico improprio, non si ritiene essere stato oggetto di abrogazione né esplicita né implicita da parte della legge regionale 6 marzo 1996, n. 9, in forza della quale la Provincia regionale ha assunto la competenza a provvedere in ordine alla concessione del predetto contributo.

 

NOTE: C.G.A. SS.rr. n. 895/97 del 14 novembre 1998; 9 febbraio 1999, n. 927/97.

 
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