Massima n. 675/01 - C.G.A. Stampa

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Sommario: Indennità annua di vigilanza –- Destinatari- Ex art. 34 p. 1, lett. a), D.P.R. n. 268/1987 –Funzioni di cui all’art. 5 L. N. 65/1986- Natura accessoria- Esclusione- Non è assorbente di altre indennità eventualmente spettanti-


Estremi del Parere: C.G.A. SS.rr. n. 675/01,del 21.2.2006, ricorso 1657.96.8


MASSIMA:

Le funzioni ex art 5 della Legge n 65/86 non possono essere attribuite o tolte ad iniziativa del Comandante dei Vigili Urbani, neppure nei confronti del personale di P M adibito, ex art 25 del Regolamento approvato con D A EE. LL del 3.9.93, a servizi interni. Infatti, spetta solo al Prefetto accertare la presenza o meno dei requisiti per il conferimento o il ritiro della qualifica di agente di pubblica sicurezza. L’indennità annua di vigilanza, ai sensi dell’art. 34, p. 1, lett. a) del D.P.R. n. 268/1987 spetta agli appartenenti all’area della vigilanza e della polizia urbana, che svolgono le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 della l. n. 65/1986. Detta indennità, che non costituisce emolumento accessorio, non assorbe le indennità, eventualmente spettanti, di reperibilità e di turnazione (cfr art 34 comma 3° del DPR n 268/87)..

 

NOTE:

 
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