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Massima n. 129/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Sanità

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Diniego di riattivazione del rapporto di convenzionamento esterno -Per cessazione dei rapporti convenzionali per la specialistica esterna al 30 giugno 2006 per entrata in vigore del nuovo sistema dell’accreditamento – illegittimità – motivo – proposizione dell’istanza non oltre la data del 30 giugno 1996 – Necessità ai fini di consentire la riattivazione del rapporto di convenzionamento


Estremi del Parere: C.G.A. SS.rr. n. 129/06, del 28.11.06 sul ric. Str 797/04.8


MASSIMA:

E’ possibile per i professionisti reinseribili chiedere il reingresso nel rapporto di convenzionamento esterno cessato purchè la relativa istanza sia avanzata entro e non oltre il termine del 30 giugno 1996. Né l’Amministrazione può negare la riattivazione del rapporto di convenzionamento esterno sostenendo che i rapporti convenzionali sono cessati improrogabilmente alla data del 30 giugno 1996, in quanto il regime dell’accreditamento, in realtà, non è entrato in vigore alla data dell’1 luglio 1996 e, quindi, la Regione siciliana non può opporre il proprio inadempimento per negare l’accesso all’accreditamento. Il regime dell’accreditamento provvisorio si caratterizza per la precipua finalità di assicurare la prosecuzione dei rapporti tra l’Amministrazione ed i soggetti privati già convenzionati fino alla concessione dell’accreditamento istituzionale definitivo, di cui all’art. 8 D.lgs. n. 502/1992, poi integrato dal D.l. n. 229 del 1999, e la stipula dei relativi accordi contrattuali, mediante il riconoscimento al titolo originario di valenza costitutiva e di fonte regolativa del nuovo rapporto di accreditamento. Pertanto, il rinvio contenuto nell’art. 6 l. n. 724/1994 ai limiti e alle condizioni previste nelle convenzioni preesistenti, al fine della definizione dell’ambito oggettivo dell’accreditamento provvisorio e delle prestazioni erogabili, deve intendersi nel senso del richiamo rigido e statico ai contenuti del titolo originario. Pertanto, il titolo alla riattivazione del pregresso convenzionamento può essere esteso anche al sopravvenuto regime di accreditamento provvisorio e cio' tanto più ove si consideri che la facoltà di cui all'art 1 comma 16 del Dl n 324 del 1993, risulta in origine prevista nella prospettiva dei nuovi rapporti compiutamente definiti sulla base del criterio dell'accreditamento ex art 8 del D LGS n 502/1992.

 

NOTE: Consiglio di Stato, sez. IV, 15 giugno 2004, n. 4020; C. di Stato, sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3961; C. di Stato, sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1112.

 
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