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Massima n. 647/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Sanità

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: D.A.7.11.2002- Contenimento spesa sanitaria-tempestività fissazione limiti-Non occorre-


Estremi del Parere: CGA ss.rr 19.6.07 n. 647/04, su ric. str. n.254.03 e 594.03


MASSIMA:

Il ritardo nell’adozione dei criteri per la determinazione dei budget finanziari da assegnare alle strutture accreditate col SSR non può essere considerato , alla luce anche dell’orientamento parzialmente nuovo maturato in giurisprudenza, sintomo di illegittimità dei provvedimenti che fissano i limiti di spesa. Infatti, il sistema normativo ha imposto un modello di pianificazione della spesa pubblica sanitaria di tipo “ bifasico “, nel senso a che a monte vi è la preventiva adozione da parte della Regione di un atto autoritativo di programmazione, mentre a valle si colloca la contrattazione dei piani annuali preventivi, affidata ex art 28 VI° comma della L R n 2/2000 ai Direttori Generali delle AUSL chiamati ad operare pur sempre “ ....nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione “. In merito le recenti riflessioni dell'Adunanza Plenaria n 8 del 2006 del Consiglio di Stato invitano a considerare i tempi tecnici necessari per portare a termine il complesso procedimento; pertanto, l'Amministrazione addiviene ad emanare il provvedimento solo dopo una lunga e complessa fase procedimentale, come è avvenuto nella fattispecie in esame col ricorso straordinario.

 

NOTE: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 2.5.06, n.8

 
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