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Massima n. 739/02 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Sanità

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Art. 1 della l.r. n. 10/2000 – Ambito di applicazione della legge – estensione delle disposizioni regolanti l’assetto organizzativo degli uffici regionali agli enti non economici vigilati o controllati – Norme sul trattamento di quiescenza - esclusione-


Estremi del Parere: C.G.A. SS.rr. n. 739/02, del 13.12.2005 sul ricorso n. 624.01.8


MASSIMA:

L’art. 1 della l.r. n. 10/2000 nel definire l’ambito di applicazione delle relative disposizioni, individua disgiuntamente la materia dell’”organizzazione degli uffici dell’amministrazione regionale” rispetto a quella del “rapporto di lavoro e d’impiego alle dipendenze della regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione”; quindi, come le disposizioni regolanti l’assetto organizzativo degli uffici regionali – e tra queste quelle relative ai collocamenti a riposo, siccome incidenti sulla consistenza ed articolazione della complessiva dotazione organica del personale – non siano di per sé estensibili agli enti vigilati, per i quali valgono regole non necessariamente omogenee e comunque ad essi peculiari. Pertanto, ai dipendenti delle AUSL, non è applicabile l'art 39 della L R n 10 del 2000, la cui lettera e la cui “ ratio “ depongono nel senso della sola applicabilità all'amministrazione regionale e non anche agli enti non economici sottoposti a vigilanza e /o controllo. Né rileva, in senso contrario, la circostanza che per talune categorie di enti vigilati esista una pregressa normativa di rinvio alle disposizioni sullo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale, dovendo un tale rinvio ritenersi rapportato alla sola disciplina a regime concernente il diritto al trattamento di quiescenza, ivi compresa quindi la disposizione di cui al I° comma dell'art 39, nonché alla misura dello stesso. In proposito si rileva decisiva la circostanza che una apposita e successiva iniziativa del legislatore siciliano di estendere l'applicabilità del detto art 39 ai dipendenti delle AA UU SS LL è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n 314 del 2003 della Corte Costituzionale.

 

NOTE:

 
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