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Massima n. 599/06 bis - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Lavori Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Appalto di servizi – trattativa privata – condizioni e limiti.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 5 settembre 2006, n. 599/06 bis, Ricorso straordinario 357.05.8


MASSIMA:

In materia di appalti di servizi, il Legislatore regionale ha ribadito un generale principio di favore relativamente alla trattativa privata (c.d. procedura negoziata), che deve essere limitata ad ipotesi tassative, atteso che essa si pone in deroga ai principi di trasparenza e di concorrenza, ed è giustificabile soltanto ove sussistano specifiche ragioni tecniche ed economiche necessitanti, ovviamente, di adeguata motivazione. In forza dell’art.7 del D.Lgs n.157/95, pertanto, l’Amministrazione appaltante può deliberare l’affidamento di un servizio a mezzo trattativa privata, anche senza preventiva pubblicazione del bando, ma deve spiegare analiticamente e razionalmente per quale motivo sussistono i presupposti indicati nelle predette norme. In virtù della norma è consentito prescindere dalla effettuazione della gara soltanto “qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa essere affidata unicamente ad un particolare fornitore”. In ordine alla ricorrenza in concreto delle condizioni richieste dalla citata norma, la stazione appaltante è tenuta a fornire puntuale e specifica motivazione.

 

NOTE: C. Stato Sez.V, n.3208 del 10.06.2002.

 
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