Massima n. 33/05 - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Art.30, co.1 bis legge n.109/1994 (come recepita dalle LL. RR n.7/2002 e n.3/2003) – Fideiussione –Termine di validità ed efficacia – differenze e decorrenza.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 31 gennaio 2006, n. 33/05, Ricorso straordinario 31.04.8


MASSIMA:

Deve ritenersi valida la fideiussione, ai fini di cui all’ultimo periodo dell’art.30 del comma 1-bis della legge n.109/1994, nel testo vigente in Sicilia in forza delle leggi regionali nn.7/2002 e 3/2003, anche anteriormente all’inizio del suo termine di efficacia (che è di 180 giorni), perché sin dalla conclusione dell’accordo con il fideiussore il debitore principale ha fornito a quello le proprie “controgaranzie”, a t utela dell’azione di regresso del fideiussore, sulle quali si fondano la l ettera e la ratio della previsione derogatoria di cui al citato art.30, comma 1-bis.

 

NOTE:

 
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