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Massima n. 124/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Lavori Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Condanna incidente sulla moralità professionale e sull’affidabilità dell’impresa – Esclusione dalla gara – Obbligo di motivazione – non sussiste.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 14 marzo 2006, n. 124/06, Ricorso straordinario 37.05.8


MASSIMA:

Ricorrono gli estremi previsti dall’art.75, comma 1°, lett.c) del D.P.R. n.554/99 in caso di condanna per delitto di cui all’art.483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) poiché è senz’altro idonea ad incidere sulla moralità professionale e sull’affidabilità morale del reo. Tale reato, infatti, può essere ritenuto tale da compromettere l’affidabilità morale e professionale dell’impresa e, conseguentemente,provocare l’esclusione dell’impresa dalla gara d’appalto, non necessitando di particolare motivazione. Peraltro, proprio perché si tratta di un reato contro la fede pubblica, di per sé idoneo, di norma, ad incidere negativamente sulla moralità professionale e sull’affidabilità morale del concorrente , una più compiuta motivazione da parte della stazione appaltante sarebbe stata necessaria solo nel caso che l’Amministrazione avesse ritenuto di non considerare detta condanna significativamente incidente sulla moralità professionale e sull’affidabilità dell’impresa partecipante alla gara.

 

NOTE:

 
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