Massima n. 52/02 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Impiego regionale - nuovi commi art.59 l.r. n.41/85 introdotti ex art.1 l.r. n.21/86 – non hanno effetto retroattivo – esplicano efficacia dalla data di entrata in vigore l.r. n.21/86.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 52/02, del 22 novembre 2005, su ricorso straordinario n.715.92.8


MASSIMA:

E' principio generale che – di regola - la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (art.11 disp. Prel. Cod. civ.) Di conseguenza, in mancanza di un’espressa volontà del legislatore regionale in senso contrario, deve ritenersi che il disposto dei nuovi commi aggiunti all’art. 59 della l.r. n.41/85 dall’art.1 della l.r. n.21/86 non possa che avere effetto dalla data di entrata in vigore di quest’ultima legge (11 maggio 1986).

 

NOTE: C.G.A. parere n.66/87 del 25/2/1987.

 
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