Massima n. 177/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Impiego regionale - Equiparazione tra servizio a tempo indeterminato e servizio di ruolo – Non sussiste. Benefici previsti dagli artt. 23 e 24 della l.r. n. 11/88 – applicabilità solo al personale di ruolo.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 177/05, del 14 marzo 2006 su ricorso straordinario n. 199.02


MASSIMA:

Non sussiste l’equiparazione tra il servizio di ruolo ed il servizio a tempo determinato, avendo solo il primo carattere di stabilità ed in questa stabilità assume rilievo e giustificazione sia la progressione di carriera che la progressione economica. Altrettanto non può dirsi per il rapporto di lavoro non di ruolo, sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato, in quanto in questo caso l’assunzione del personale è giustificata dall’esigenza di fronteggiare particolari ed eccezionali situazioni…. per cui il rapporto di lavoro non di ruolo ha, per sua natura, carattere di precarietà.Gli artt. 23 e 24 della l.r. n. 11/88 non possono ritenersi applicabili al personale non di ruolo, atteso che tali norme limitano i benefici “ai dipendenti dell’Amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare”, e cioè soltanto al personale di ruolo, dal momento che è proprio tale specifica attività a determinare l’inserimento del dipendente nelle strutture dell’Amministrazione con contestuale acquisizione del richiamato status.La l.r. n. 25/93, all’art. 58, dopo aver previsto l’inquadramento del personale de quo nel r.s.t. di cui alla l.r. n. 53/85, ha altresì previsto l’applicazione in favore del medesimo personale dei benefici di cui agli artt. 11, 23 e 24 della l.r. n. 11/88, confermando implicitamente la precedente inapplicabilità.

 

NOTE: C.G.A. SS.RR. nn. 143/95, 119/95, 134/97 e 460/95.

 
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