Massima n. 769/01 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Impiego regionale - norme premiali – art.2 l.r. n.21/86 e art.2, co.2 della l.n.336/70 – non suscettibili di interpretazione estensiva.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 769/01, del 12 dicembre 2006 su ric. str. n.237.98.8


MASSIMA:

E' aderente allo spirito del sistema e al principio secondo cui le norme premiali non sono suscettibili di interpretazione estensiva, l'interpretazione dell'art.2 della l.r. n.21/86, secondo cui i benefici ivi previsti vanno limitati a chi alla data dell'1/11/1985 possedeva la qualifica di dirigente, non potendo avere rilievo, in tale materia, il carattere fittizio dell'anzianità acquisita per via legislativa. Per il suddetto principio sulle norme premiali, al dipendente promosso ex lege n.336/1970 non può essere riconosciuto il particolare beneficio previsto dall'art.54, co.3° della l.r. n.41/85, attesa la natura contingente del medesimo e la sua specifica finalità, che è quella di eliminare situazioni di disparità derivanti dal nuovo sistema retributivo introdotto con l'anzidetta legge.

 

NOTE: Corte dei Conti, sez. di controllo per la regione Siciliana 24/6/1993.

 
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