Massima n. 268/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Impiego regionale – interpretazione di disposizione di accordo contrattuale - dato letterale dell'art.8 del D.P.R.S. n.10/01, di recepimento dell'accordo contrattuale 2000-2001 – distinzione tra attribuzione e mantenimento del correttivo – esclusione.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 268/05, del 6 giugno 2006 su ric. Str. n.350.03.8


MASSIMA:

Il dato letterale dell'art. 8 del D.P.R.S. n.10/01, che ha recepito l'accordo contrattuale 2000-2001, nel recitare: “Al personale...al quale sia stato attribuito il cosiddetto correttivo e/o P.E.O. del livello precedente deve attribuirsi, in sostituzione, l'aumento annuo...previsto nello stesso comma per i livelli di nuovo inquadramento” non sembra offrire spazio a distinzioni tra attribuzione e mantenimento del correttivo, come appunto quelle di cui è cenno nella circolare n.38110/01, parimenti impugnata. Rimane, infatti, oscuro e di non chiara percezione il percorso logico-giuridico su cui si fonderebbe la distinzione suddetta. In ogni caso, ai sensi dell’art.29 della l.r. n.10/01, ove una disposizione di un accordo contrattuale necessiti di una attività interpretativa, la stessa dovrebbe essere deferita alle parti medesime, e non essere il prodotto di un esercizio unilaterale dell’Amministrazione.

 

NOTE:

 
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