Massima n. 341/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Silenzio/rifiuto – Riconoscimento del diritto di natura economica – inammissibilità.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 26 settembre 2006, n. 341/06, Ricorso straordinario 632.05.8


MASSIMA:

In ordine al riconoscimento di un dato trattamento economico discendente dall'attribuzione di una qualifica superiore, , poiché l’istituto del silenzio-rifiuto si radica nella discrezionalità dell’azione amministrativa, non è impugnabile il comportamento omissivo dell’amministrazione quando le posizioni giuridiche coinvolte nel procedimento siano di diritto soggettivo. Anche a seguito della modifica dell'art.2, comma 6, legge n.241 del 1990, nel testo introdotto dall’art.6 bis, legge n.80 del 2005 (secondo cui, in sede di esame del ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione, “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza”), deve ritenersi che una tale facoltà presupponga l’esercizio di potere sostanzialmente vincolato Invece, nel caso in esame l'esame della istanza del ricorrente comportava l'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione

 

NOTE: C.G.A. 28 luglio 2006, n.467; C. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2004, n.6489 e 30 dicembre 2003, n.9212.

 
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