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Massima n. 403/06 - C.G.A. |
Voce Principale: Pubblico Impiego REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Partecipazione a pubblici concorsi – inammissibilità dei limiti di età – Deroghe e condizioni. Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 6 giugno 2006, n. 403/06, Ricorso straordinario 184.05.8 MASSIMA: E’ principio generale del nostro ordinamento quello di consentire la partecipazione più ampia possibile di candidati nelle procedure selettive ai fini del reclutamento del personale pubblico e ciò nello stesso interesse dell’Amministrazione che, in tal modo, può scegliere su una più ampia base qualitativa, tenendo sempre presente il precetto costituzionale del diritto al lavoro. Tale principio è stato altresì codificato nell’art.3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.127, a mente del quale “La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’Amministrazione. E’ del pari pacifico che la previsione di limiti di età, modificativi del menzionato principio di ordine generale (peraltro, normativamente codificato), deve essere disposto mediante regolamento comunale, adottato anteriormente alla bandizione di un concorso.
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