Massima n. 518/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Impiego regionale – Inquadramento - Passaggio di qualifica. Art. 59, l.r. n. 41/85 – retrodatazione – retroattivitàdegli effetti economici – esclusione.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 518/06, del 5 settembre 2006, su ricorso straordinario n. 284/94.


MASSIMA:

Non sussiste alcuna necessaria corrispondenza tra decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento. Infatti,l'art. 59 della l.r. n. 41/85, nel testo integrato dall'art. 1 della l.r. n. 21/1986, non contiene alcuna previsione esplicita o implicita in ordine ad eventuali decorrenze giuridiche ed economiche. La diversa decorrenza retributiva è, quindi, connessa alla effettiva prestazione delle mansioni inerenti alla nuova qualifica, attenendo, pertanto, la retroattività dell'inquadramento nella qualifica superiore esclusivamente agli effetti giuridici. L'Amministrazione non può retribuire prestazioni ascrivibili a mere finzioni giuridiche, in applicazione del principio di sinallagmaticità.

 

NOTE: C.G.A. SS.RR. n. 621/93 del 16 novembre 1993; SS.RR. n. 584 del 15 novembre 1994. T.A.R. Palermo, sez. I, n.713 dell'8 giugno 1996.

 
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