Massima n. 519/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Impiego regionale – Benefici economici - Somme aggiuntive ex art. 3, l.r. n. 11/88 – Da computare nel calcolo degli aumenti periodici ma non delle classi di stipendio.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 519/06, del 5 settembre 2006, su ricorso straordinario n. 965/94.


MASSIMA:

Le somme aggiuntive riconosciute dall'art. 3 della l.reg. 15 giugno 1988, n. 11, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, devono ritenersi soggette alla disciplina vigente nei corrispondenti periodi ed, in particolare, alla nota A) alla tabella O) allegata alla l.r. 29 ottobre 1985, n. 41; pertanto, le somme medesime, facendo parte della retribuzione, devono essere considerate nel calcolo degli aumenti periodici biennali pari al 4% della retribuzione stessa, mentre non possono essere computate ai fini delle otto classi di stipendio successive all'iniziale, in quanto dette classi non sono ragguagliate alla “retribuzione”, ma allo stipendio in senso stretto.

 

NOTE: C.G.A. Sez. Cons., n. 159 del 24 maggio 1995; SS.RR. n. 258/01 del 10 settembre 2001.

 
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