Massima n. 544/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Impiego regionale – riconoscimento servizi pregressi – servizio prestato alla Cassa di Risparmio dopo la trasformazione in s.p.a. – non può intendersi reso ad “enti o amministrazioni pubbliche”-


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 544/04, del 19 giugno 2007 su ric.si str.ri nn.1030.01 e 1247.02.8


MASSIMA:

Ai sensi dell'art.11 della l.r. n.11/88 possono essere riconosciuti i servizi pregressi resi a favore di “enti o amministrazioni pubbliche”, nel senso soggettivo ed oggettivo del termine. Nella specie, dopo la trasformazione delle Casse di Risparmio in società per azioni, il servizio non poteva intedersi reso in “enti o amministrazioni pubbliche”. In contrasto con tali conclusioni, non è invocabile l'art.3 della L. 30/7/1990, n.218. Infatti, i “diritti quesiti” lasciati impregiudicati da quest'ultima disposizione, sono quelli maturati nel periodo in cui (e fino a che) sussisteva la natura pubblica dell'ente di appartenenza, trattasi infatti di una norma transitoria dettata esclusivamente a protezione di pregresse posizioni soggettive di dipendenti dell'ente, originariamnte pubblico poi “trasformato” in società per azioni (Cass. Civ., sez.un, 6/8/1992, n.9324). Peraltro, la normativa regionale, in materia di stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, prevale rispetto alla normativa statale sopravvenuta, in difetto di un esplicito recepimento con norma regionale, stante la competenza legislativa escusiva della regione siciliana: in ogni caso, quindi, l'art.3 della legge 30/7/1990, n.218 non può prevalere sulla norma regionale, posta dall'art.11 della l.r. n.11/88.

 

NOTE:

 
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