Massima n. 525/03 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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Sommario: Impiego regionale – diritto a pensione – Beneficio ex art.2, co.2 l.r. n.2/62 – riconoscibile solo a dipendenti sposate, o vedove con prole a carico – legge sulle pari opportunità - non applicabilità ai dipendenti maschi.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 525/03, del 11/10/2005 su ricorso straordinario n. 598.01.8


MASSIMA:

Il beneficio previsto dall’art.2, co.2 della l.r. 23 febbraio 1962, n.2, consistente nell’aumento di servizio utile fino ad un massimo di 5 anni, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, è applicabile solo alle dipendenti sposate, o vedove con prole a carico. L’estensibilità di tale normativa non risulta effettuata ai dipendenti di sesso maschile dalla “Legge nazionale sulle pari opportunità” Sia la Corte costituzionale (Ord. n. 868 del 1988 e n.374/99) che la Corte di Giustizia Europea (sent. 29 novembre 2001, - C. – 366/99) hanno ritenuto, in via di principio, legittima una disparità di trattamento solo a favore delle donne “giustificata da una situazione di svantaggio verificabile solo per le donne”.

 

NOTE: conforme a parere C.G.A. n.314/04 del 13.12.05

 
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