Massima n. 626/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Accesso a pubblico impiego – regola generale del concorso pubblico –modalità di accesso diverse dal pubblico concorso- carattere eccezionale e di stretta interpretazione.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 5 settembre 2006, n. 626/06, Ricorso straordinario 333.05.8


MASSIMA:

Regola generale per l’accesso al pubblico impiego è il concorso pubblico, ossia aperto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione. Il principio trova fondamento costituzionale nell’art.97, comma 3° della Costituzione. Deroghe alla regola del concorso, da parte del Legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti dell’esigenza di garantire il buon andamento dell’Amministrazione o di attuare altri principi di rango costituzionale, come in tema di tutela dei disabili. Nell’ambito del quadro normativo e dei principi costituzionali delineati, modalità di accesso diverse dal pubblico concorso, assumono carattere derogatorio, costituendo eccezioni rispetto alla regola generale e sono pertanto di stretta interpretazione. In tale contesto va collocata la disposizione normativa contenuta nell’art.6, comma 12°, della legge 15 maggio 1997, n.127. Il predetto comma 12° (espressamente richiamato dall’art.2 della l.r. 7.09.1998, n.23 e pertanto applicabile nell’ambito della Regione siciliana), che dispone che gli enti locali possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o f igure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente, ha carattere eccezionale, consentendo alle amministrazioni di poter ricorrere ad un concorso esclusivamente interno anziché pubblico, soltanto qualora sussistano e si accertino determinate e particolari condizioni, quale il fatto che il posto da ricoprire necessiti di una particolare competenza e qualificazione che sarebbe impossibile acquisire dall’esterno.

 

NOTE: Corte Cost. 6 luglio 2004, n.205; Tar Calabria 9 febbraio 2001, n.103/01; Tar Friuli Venezia Giulia 24 novembre 2003, n.779/2003; C.di S. 25 luglio 2006, n.4636; Tar Lombardia 23.06.2000, n.4607.

 
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