Massima n. 800/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Pubblico Impiego

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Impiego regionale – indennità di turnazione ex art.8 l.r. n.11/88 – – Decreto del Presidente della Regione – condicio juris – Successiva regolamentazione dell’istituto della turnazione con D.P.Reg. n.11/95.


Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n. 800/04, del 22 novembre 2005, su ricorso straordinario n.1039.98.8


MASSIMA:

Ai sensi dell’art.8, co. 1°, della l.r. n.11/88, la determinazione e l’erogazione dell’indennità di turnazione è condizionata all’emissione di un provvedimento amministrativo sotto forma di decreto del Presidente della Regione, sentito il parere della Commissione consultiva del personale. L’istituto della turnazione è stato successivamente regolamentato dalla lett.h) dell’accordo quadro costituente l’allegato “C” del D.P.Reg. n.11/95 che, come espressamente indicato dall’art.2 dello stesso decreto, sostituisce la precedente normativa legislativa, in quanto ha da oggetto una materia, l’articolazione dell’orario di lavoro, che la l.r. n.38/91 riserva alla fonte contrattuale.

 

NOTE: C.G.A. ss.rr. n.836/04 del 14/3/2006

 
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