Massima n. 532/04 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Revocazione – errori di criterio nella valutazione del fatto – inammissibilità.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 4 aprile 2006, n.532/04, Ricorso straordinario 782.03.8


MASSIMA:

L’errore di fatto, il quale può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art.395, n.4) c.p.c., deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa. E’ inammissibile il rimedio della revocazione in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche. Pertanto va escluso l’errore di fatto quando il vizio è riferibile ad errori di criterio nella valutazione del fatto. Infatti, la decisione non deriva dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall’erronea interpretazione di essi. In tal modo è investito un momento tipicamente valutativo della decisione impugnata.

 

NOTE: C.Stato, sez. IV, 7 novembre 2002, n.6099; Cass. Sez. lav 1marzo2001, n.2969; C.Stato, sez.VI, 3 agosto 2000, n.4278; C.G.A. 29 dicembre 2000, n.530.

 
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