Massima n. 23/07 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Provvedimento della giunta municipale di revoca incarico per la redazione del PRG –Atto di natura privatistica inammissibilità del ricorso straordinario


Estremi del Parere: CGA ss.rr 30.1.07 n.23/07, su ric. str. n. 202.06


MASSIMA:

Il provvedimento della giunta municipale di revoca dell’ incarico per la redazione del PRG, se pure configurabile quale atto amministrativo da un punto di vista soggettivo non sembra esserlo sotto il profilo oggettivo in quanto dispone la risoluzione di un rapporto tipicamente negoziale e cioè l’incarico già conferito al professionista con delibera della stessa giunta municipale regolamentato dal disciplinare di incarico. Nella fattispecie in esame l'atto trova fondamento nella ritenuta violazione di una clausola dello stesso disciplinare ed anche nelle gravi inadempienze ritente dalla P.A , il che darebbe luogo a forme di inadempimento contrattuale. Pertanto il ricorso straordinario è inammissibile.

 

NOTE: TAR Sicilia sez 2 n.495 del 4.9.1990; contra CGA ss.rr.19.6.07 n. 557/02

 
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