Massima n. 74/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Ricorso straordinario dell’Ordine provinciale degli architetti – difetto di legittimazione attiva – ricorso inammissibile.


Estremi del Parere: CGA ss.rr 27.6.06, n.74/05, su ric. str. n.613:95


MASSIMA:

Unico organo legittimato ad agire a tutela di pretesi interessi dell’intera categoria è l’Ordine nazionale degli architetti e pertanto il ricorso presentato dall’Ordine provinciale degli architetti è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire (nella specie trattavasi di concorso pubblico con partecipazione aperta a tutti i professionisti ovunque residenti e non soltanto a quelli della Provincia dell'Ordine ricorrente).

 

NOTE: CGA sez. giurisd. N.540/99 e SS. RR pareri nn. 230/00 e 750/00 dell’11.2.2002

 
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