Massima n. 567/05 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Violazione principio di alternatività con il ricorso giurisdizionale – Notifiche – necessità – Deposito presso sede Tar - Non necessita.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 31 gennaio 2006, n.567/05, Ricorso straordinario 174.04.8


MASSIMA:

Il ricorso straordinario è da ritenere inammissibile in ossequio al principio di alternatività col ricorso giurisdizionale promosso dallo stesso ricorrente ancorché alla data di proposizione del ricorso straordinario non fosse ancora intervenuto il deposito presso la sede del T.A.R. del ricorso giurisdizionale che, tuttavia, risultava notificato all’Avvocatura dello Stato in data anteriore alla presentazione del ricorso straordinario. Infatti, la controversia deve ritenersi proposta con la notifica del ricorso, assumendo il deposito rilevanza esclusivamente al fine della sua procedibilità.(vedi Corte Costituzionale n 382 del 2005)

 

NOTE: Cfr. Corte Costituzionale sentenza 7/10/2005, n.382

 
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