Massima n. 517/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


Regione logo Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Ricorso interorganico– Impugnativa del Vicesindaco e del Presidente avverso atti del consiglio comunale – Legittimazione ad agire – Esclusione -Ammissibilità quando l’atto impugnato impedisce il corretto esercizio del diritto all’ufficio.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.rr. n. 517/06, del 5.9.06 sul ric. Str 198.06.8


MASSIMA:

Il ricorso proposto dal vicesindaco e presidente della giunta municipale avverso deliberazioni del consiglio comunale è un classico caso di ricorso interorganico, ossia di conflitto tra due organi appartenenti alla medesima amministrazione. Tale ricorso si dimostra in genere inammissibile per mancanza dell'interesse a ricorrere ed anche della legittimazione ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, in quanto il giudizio amministrativo è finalizzato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non è, di regola, aperto anche a quelle tra organi o componenti di organi dello stesso ente. Tuttavia, può ritenersi ammissibile il ricorso di un organo o di singoli componenti dello stesso contro l’Ente di appartenenza allorquando vengono in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi, e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica. In tale ipotesi correttamente l’interessato impugna l’atto adottato dall’organo cui appartiene, in quanto gli impedisce il corretto esercizio del suo diritto all’ufficio (c.d. munus). E ciò può avvenire anche quando si assumono violate norme che attengono al procedimento formativo dell’atto collegiale.

 

NOTE:

 
Regione Siciliana - Presidenza - Ufficio Legislativo e Legale
Codice Fiscale 80012000826 - P. IVA 02711070827
Sito progettato e realizzato da: Alessandro De Luca & Francesco Fontana