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Massime
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Massima n. 454/05 - C.G.A. |
Voce Principale: Edilizia REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI – IMPUGNAZIONE – DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI EFFICACIA PREVISTO DALL'ART. 2 L. R. 37/1985 - INAMMISSIBILITA' Estremi del Parere: C.G.A., ss. rr., 14.3.2006, n. 454/05, su ricorso straordinario n. 1429.02.8-875.03.8 MASSIMA: L'impugnativa di un'ordinanza di sospensione dei lavori proposta quando è già decorso il termine di efficacia di tale atto, previsto dall'art. 2 della l. r. n. 37/1985, è inammissibile.
NOTE: conferma CGA, ss. rr., 16.11.1993, n. 588/93 |