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Massima n. 389/06 bis - C.G.A. |
Voce Principale: Edilizia REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: SANATORIA OPERE ABUSIVE REALIZZATE NEL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO DELL'ETNA PRIMA DELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO – OBBLIGO DI ACQUISIZIONE DEL PREVENTIVO PARERE DELL'ENTE DI TUTELA – SUSSISTE – OMESSA PRONUNCIA NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 17, CO. 6, L.R. 4/2003 – FORMAZIONE SILENZIO ASSENSO Estremi del Parere: C.G.A., ss. rr., 5.9.2006, n. 389/06 bis, su ricorso straordinario n. 642.04.8 MASSIMA: Premesso che sussiste l'obbligo di acquisire il preventivo parere dell'Ente Parco dell'Etna per la sanatoria delle opere abusivamente realizzate nel suo territorio ancorchè l'epoca dell'abuso sia antecedente l'apposizione del vincolo, qualora sulla richiesta di nulla osta l'Ente non si pronunci espressamente nei termini previsti dal comma sesto dell'art. 17 della l. r. n. 4/2003 il parere deve intendersi favorevolmente reso.
NOTE: conferma C.G.A., ss. rr., 6.6.2006, n. 468/06, su ricorso straordinario n. 245.04.8 |