Home Massime C.G.A. anni preced. Edilizia Massima n. 252/07/ter - C.G.A.
Massima n. 252/07/ter - C.G.A. Stampa

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PRESIDENZA

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Sommario: PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PER OPERE ABUSIVE GIA' ACQUISITE AL PATRIMONIO COMUNALE – CONSEGUENZE – SOSPENSIONE E NON SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO


Estremi del Parere: C.G.A., ss. rr., 5.9.2007, n. 252/07/ter, su ricorso straordinario n. 580.05.8


MASSIMA:

Diverse sono le conseguenze della presentazione di una istanza di condono a seconda che le opere abusive siano state sanzionate con una ingiunzione di demolizione ovvero siano state già acquisite al patrimonio comunale, nel senso che solo nel primo caso, a seguito del diniego del condono, occorre riprocedere ex novo ad ordinare la demolizione, mentre nel secondo caso opera la mera sospensione, e non la sopravvenuta inefficacia, del procedimento sanzionatorio. Conseguentemente, l'accoglimento dell'istanza di condono (non essendo comunque precluso il condono edilizio dall'acquisizione dell'immobile avvenuta prima della presentazione dell'istanza di sanatoria, financo trascritta) fa sorgere anche il diritto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e la cancellazione della relativa trascrizione, mentre il diniego dell'istanza rende possibili gli atti esecutivi di immissione nel possesso (il procedimento riprende il suo corso), fatta salva l'eventuale demolizione dell'opera acquisita (auto-decisa e non inflitta con ingiunzione) per prevalenti interessi pubblici.

 

NOTE:

 
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