Massima 338.04.8 - Edilizia |
Voce Principale:Edilizia
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
PRESIDENZA
Ufficio Legislativo e Legale
Sommario :Istallazione impianto telefonia mobile. Competenza del Comune.
Estremi del Provvedimento : Cga ss.rr. 21/04/08, n. 27/08, su ricorso straordinario n. 388.04.8
MASSIMA : L’adozione di provvedimenti relativi alla localizzazione degli impianti di telefonia cellulare con riguardo anche alle distanze da obbiettivi urbanisticamente “sensibili” come scuole e ospedali, spetta anche al Comune nell’esercizio dei poteri ad esso spettanti in materia di edilizia ed urbanistica perché, secondo l’art. 8, comma 6 legge 22/02/01, n. 36, i Comuni possono dettare norme regolamentari (c.d. regolamenti di minimizzazione) per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con ciò non intendendo indicare una potestà ulteriore dei Comuni, ma soltanto specificare la corretta portata di quella urbanistico-edilizia (Corte Costit. 303/07), purché, non si agisca al solo ed esclusivo fine di tutelare la popolazione da immissioni radioelettriche e dai rischi dell’elettromagnetismo in genere poiché in tal caso si sovvertirebbero competenze riconducibili allo Stato.
NOTE : SF 14.01.09 |