Massima 115.07-Ricorso straordinario di consiglieri comunali avverso atto del Sindaco – Ipotesi di c.d. “Ricorso interorganico” - Inammissibilità se la lesione non attenga al “munus” dei medesimi. |
Voce Principale: Ricorso straordinario – Ricorsi interorganici.
REPUBBLICA ITALIANA RegioneSiciliana Ufficio Legislativo e Legale SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA
Sommario : Ricorso straordinario di consiglieri comunali avverso atto del Sindaco – Ipotesi di c.d. “Ricorso interorganico” - Inammissibilità se la lesione non attenga al “munus” dei medesimi.
Estremi del parere :CGA ss.rr n. 115/07 del 6.3.2007 su ric str n. 328.96 MASSIMA :Nel caso di impugnativa di un atto del sindaco di un comune da parte di alcuni consiglieri comunali, si configura un contrasto tra organi diversi ma interno dello stesso ente locale. I consiglieri, in quanto tali non sono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza perchè “ il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive “ ( cfr Cons di Stato Sez V n°358/31.1.2001 e Sez I n 3266/3.12.2003). Un ricorso dei singoli consiglieri può ammettersi solo quando vengano in rilievo atti che incidano in via diretta sul diritto all'ufficio (c.d. “munus”) dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere. Quindi, una tale impugnazione può avvenire solo quando le censure proposte siano rivolte a contestare eventuali lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all'interno dell'organo o dell'ente medesimo.
NOTE :Cfr in tal senso TAR Sicilia, Palermo Sez II n 408/05 del 25.1.2005 deposit il 22.3.2005 |