Massima n. 648/02 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Lavori Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Project Financing - rifiuto di esperire la procedura di licitazione privata in presenza di proposte migliorative – mMtivazione – necessita.


Estremi del Parere: C.G.A. SS.RR. 13 dicembre 2005, n. 648/02, Ricorso straordinario 83.02.8


MASSIMA:

A fronte di una proposta ritualmente presentata da una società in qualità di soggetto promotore, ai sensi dell’art.9, comma 5 bis, l.r. 23.12.2000, n.32 che ha disciplinato l’istituto del project financing, ed in presenza di due proposte migliorative presentate da altrettante imprese ritualmente inseritesi nel relativo procedimento, deve ritenersi illegittimo l’immotivato rifiuto dell’amministrazione di esperire la procedura a licitazione privata di cui agli artt.42 e 42 ter della l.r. n.21/1985, con contestuale e parimenti immotivata determinazione di provvedere alla predisposizione di autonomo progetto e all’indizione di un’asta pubblica. In presenza di una posizione soggettiva differenziata e qualificata, quale quella incontestabilmente spettante al c.d. promotore, l’amministrazione avrebbe infatti dovuto sorreggere le proprie determinazioni con riferimento all’eventuale inadeguatezza di tutte le proposte pervenute nella fase procedimentale già espletata, sotto il profilo tecnico e/o sotto quello economico.

 

NOTE: