Massima n. 819/06 ter - C.G.A. Stampa

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REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Formazione PRG. Poteri di intervento della Regione.


Estremi del Parere: Cga ss.rr. 7.11.06 n. 819/06 ter, su ricorso 256.04.8


MASSIMA:

Alla formazione del PRG concorrono due diversi livelli di amministrazione attiva – il Comune e la Regione (ARTA) – ciascuno dei quali, nell’ambito delle rispettive e legislativamente definite competenze, può e deve intervenire nel merito delle scelte discrezionali in cui si compendia l’attività pianificatoria. La Regione, in sede di approvazione del PRG può e deve intervenire nel merito delle scelte discrezionali in cui si compendia l’attività pianificatoria e può operare qualsiasi tipo di modifiche purchè esse non mutino le caratteristiche essenziali del Piano, cioè non siano tali da apportare sostanziali innovazioni alla pianificazione comunale del territorio.

 

NOTE: