Massima n. 169/06 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Edilizia

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – PROVA O PRINCIPIO DI PROVA DELLA PREESISTENZA DEL FABBRICATO DA RISTRUTTURARE – OCCORRE PER SUPERARE LA PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA' CHE ASSISTE L'INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE


Estremi del Parere: C.G.A., ss. rr., 4.4.2006, n. 169/06, su ricorso straordinario n. 290.03.8


MASSIMA:

Posto che la ristrutturazione edilizia si configura solo in presenza di un preesistente organismo edilizio dotato di muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura e non anche nel caso di ricostruzione sui ruderi o su un edificio da tempo demolito o diruto, occorre che venga fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, della preesistenza del fabbricato al fine di superare la presunzione di legittimità che assiste l'ingiunzione di demolizione delle opere ritenute abusivamente eseguite ex novo.

 

NOTE: cfr. C. di Stato, sez. V, 23.4.1991, n. 637; id. n. 5132 del dell'1.10.2002