Massima n. 259/02 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – Fattispecie in materia edilizia


Estremi del Parere: C.G.A., SS.rr., 27.6.2005 n. 259/02, su ric. Straord. (600.00.8)


MASSIMA:

E’ da ritenere improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso straordinario proposto avverso l’ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive quando, successivamente alla sua proposizione, sia stata presentata istanza di sanatoria (nella specie ai sensi della l. n. 724/94 e della l. n. 326/03) per quell’abuso, istanza che, togliendo efficacia all’ordine di demolizione, fa sì che l’interesse del ricorrente si sposti sull’esito della sanatoria.

 

NOTE: