Massima n. 442/06 - C.G.A. |
Voce Principale: Ricorso straordinario REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana PRESIDENZAUfficio Legislativo e LegaleSommario: Art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – Introduce una facoltà e non un obbligo – conseguenza. Estremi del Parere: C.G.A. SS.rr. n. 442/06, del 5.9.2006 sul ricorso 454.95.8 MASSIMA: Premesso che non è preclusa la proposizione di motivi aggiunti anche in sede di ricorso straordinario, non può tacersi che come acclarato dalla giurisprudenza prevalente, l’art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel disporre che tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti e connessi all’oggetto di quest’ultimo sono impugnati mediante motivi aggiunti, ha introdotto una facoltà (con finalità chiaramente acceleratoria e di economicità procedurale) e non un obbligo, con la conseguenza che, in alternativa alla proposizione di motivi aggiunti ben può essere proposto autonomo ricorso.
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