Massima n. 2/07 - C.G.A. Stampa

Voce Principale: Ricorso straordinario

REPUBBLICA ITALIANA


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PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale


Sommario: Atto impugnabile – Mera comunicazione – Atto non provvedimentale – Non impugnabile – Richiesta risarcimento danni – Inammissibilità.


Estremi del Parere: C.G.A ss.rr. n. 2/07, del 6/3/2007 Su ricorso straordinario n. 335/04


MASSIMA:

E’ inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso una nota che costituisce una mera comunicazione, che non riveste quindi carattere provvedimentale, atto ad incidere direttamente sulla posizione del ricorrente. E’ altresì inammissibile quando con esso viene richiesto l’accertamento del fondamento di pretese patrimoniali, poiché pur essendo il ricorso straordinario un rimedio generale, ammissibile anche in materie rimesse alla cognizione del giudice ordinario, è comunque un rimedio impugnatorio.

 

NOTE: C.G.A. ss.rr. 13/11/2001, n. 1255/99; Cons. Stato, sez. III, parere n. 5/2/2002, n. 1784/2001; C.G.A., ss.rr. 8/1/2003, n. 649/00.